E' il decreto legge n.35 dell'8 aprile 2013, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali". Iltesto integrale e gli allegati (1), (2) e (3).
09 APR - Firmato ieri pomeriggio dal presidente della Repubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'8 aprile. Diventa quindi operativo il decreto legge per avviare il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, Ssn compreso, verso i fornitori. In tutto 40 miliardi di euro in due anni. Per la sanità previsti 14 miliardi.
Ma cosa prevede il decreto nell’articolo 3 che riguarda proprio i pagamenti degli enti del Ssn? Partiamo dalle risorse: Il provvedimento dispone una dotazione totale di 14 mld per la sanità, di cui 5 mld di euro per l'anno 2013 e di 9 mld di euro per l'anno 2014 che serviranno come anticipo di liquidità. Il riparto dei fondi per quest’anno avverrà attraverso un decreto del Mef entro il 15 maggio 2013. Per i 9 mld del 2014, essi saranno ripartiti sempre con decreto del Mef entro il 30 novembre 2014.
Ma per ottenere gli anticipi le Regioni dovranno trasmettere, entro il 31 maggio 2013 (per la prima tranche) ed entro il 15 dicembre (per la seconda) l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità.
Ma vi sono altre ‘conditio sine qua non’. Ed esse sono raccolte nel copioso comma 5. In primis, le Regioni per vedersi accreditati i soldi sui conti correnti dovranno predisporre “misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità” che saranno verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti.
Inoltre, sempre le Regioni dovranno presentare “un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti…”.
Terzo tassello imprescindibile. Le Regioni dovranno sottoscrivere un contratto con il Mef nel quale “sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mef, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione”.
Terzo tassello imprescindibile. Le Regioni dovranno sottoscrivere un contratto con il Mef nel quale “sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mef, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione”.
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