17.4.24

Liste d'attesa, la normativa nazionale e regionale (Veneto)

Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2024.

Post in corso di aggiornamento ma già ora è possibile rilevare alcune irregolarità nella gestione delle liste d'attesa. I comitati aderenti al Coordinamento Veneto Sanità Pubblica (CoVeSaP) si stanno organizzando per assistere i cittadini nei confronti dei quali non vengono rispettati i tempi per l'effettuazione di visite ed esami strumentali.

Il Comitato altopolesano dei cittadini per il "San Luca" sta lavorando per aprire uno sportello. State connessi.

La normativa

Art. 19 legge 833/1978

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

Vedi Art. 14, comma 5:

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza.
Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2002 "Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa. (GU Serie Generale n.122 del 27-05-2002)"

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)". Vedi art. 1, comma 282

282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. (20)

(20) La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2007, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole "sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 600 del 13 marzo 2007 "Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Piano Attuativo Regionale: integrazione D.G.R. n. n. 3535 del 12.11.2004 e n. 2066 del 27.06.06."

LEGGE REGIONALE  n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS." Vedi art. 28 sulle liste d'attesa.

LEGGE REGIONALE  n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".
Vedi art. 38, comma 4, lettera f) e lettera i).

  • f)    almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.
  • l)    non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.
LEGGE REGIONALE  n. 48 del 28 dicembre 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 479 del 23 aprile 2019 "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del 21 febbraio 2019".
Aggiornamento: relativamente alle prestazioni ambulatoriali le disposizioni contenute in questa Dgr sono superate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 2024 (vedi più sotto). Rimangono, invece, in vigore le disposizioni riguardanti le prestazioni ospedaliere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1164 del 06 agosto 2019 "Adozione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) a seguito del recepimento dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa per il triennio 2019-2021 con DGR del 23 aprile 2019 n. 479. Deliberazione n. 69/CR del 28 giugno 2019".
Aggiornamento: relativamente alle prestazioni ambulatoriali le disposizioni contenute in questa Dgr sono superate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 2024 (vedi più sotto). Rimangono, invece, in vigore le disposizioni riguardanti le prestazioni ospedaliere.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 341 del 17 marzo 2020 "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA). Integrazione alla delibera n. 1164 del 6 agosto 2019. Deliberazione n. 16/CR del 18 febbraio 2020."

Deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 04 giugno 2024 "Aggiornamento del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA). Deliberazione/CR n. 35 del 9 aprile 2024".
Pubblicata sul Bur n. 78 del 14 giugno 2024, entro sessanta giorni le "
le Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV di aggiornare i propri Piani Attuativi Aziendali" e "trasmetterli alla competente Direzione Programmazione Sanitaria per le valutazioni di competenza".

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107. Testo unificato, link a normattiva.it

Nessun commento: