21.3.11

Progetto "Vita indipendente"

fonte Cgil (D.G.R. 2824 del 18/09/2003)

La Legge 162/98, ha modificato e aggiornato l’art. 39, comma 2, della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e ha disposto che “allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici” le Regioni disciplinino le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia” (art. 1 – ter della L. 162/98).

In tal modo si richiama l’attenzione sulla necessità di programmare servizi ed interventi che, attraverso la partecipazione attiva delle persone con disabilità, assicurino pari opportunità per tutti i cittadini nella vita di relazione, sociale e lavorativa. Il diritto alla vita indipendente, definito dalla norma, sancisce come principio per le persone con disabilità il diritto di vivere, come tutti, senza barriere od ostacoli che impediscano o limitino la loro capacità e il diritto di orientare autonomamente le scelte di vita personale.
La realizzazione di programmi di assistenza “gestiti in forma indiretta” rappresenta una modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali e presuppone l’esistenza di un progetto globale di vita, in cui alla persona con disabilità viene assicurata la possibilità di autodeterminare: il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi ed, inoltre, la scelta dell’assistente personale e la gestione del rapporto contrattuale.
Tale modalità consente alla persona con disabilità di diventare protagonista della propria esistenza, favorendone la partecipazione attiva alla vita sociale e lavorativa ed innescando pertanto processi di piena integrazione sociale.
La Giunta Regionale con DGR 4022 del 30/12/02 ha previsto la realizzazione di progetti finalizzati alla vita indipendente, nell’ambito della programmazione degli interventi di sostegno alle persone con grave disabilità, ai sensi della L. 162/98, finanziati con risorse trasferite dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali.
Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione, da parte delle Aziende Ulss, dei programmi annuali di intervento con l’individuazione di: obiettivi, destinatari, tipi di prestazioni e modalità di attuazione del sistema di intervento.
La Regione del Veneto ha previsto l’istituzione, a carico del Fondo Sociale Regionale, di un apposito finanziamento per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, di cui all’art. 1- ter, della L. 162/98. Tale disponibilità consente l’avvio di una politica più incisiva a favore delle persone con disabilità, promuovendo e sostenendo specifiche progettualità a livello locale che permettano, su tutto il territorio regionale, la realizzazione di progetti individuali di vita indipendente, in modo da assicurare risposte adeguate e modalità di intervento efficaci per la piena autonomia delle persone con disabilità.
Le Aziende Ulss, in collaborazione con le Amministrazioni Locali, si sono impegnate, nella predisposizione di un programma territoriale attuativo in cui sono individuate le modalità organizzative e gestionali per l’approvazione dei progetti individuali di vita indipendente, sulla base delle seguenti linee di indirizzo:
Obiettivo
Favorire il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità, attraverso progetti individuali di assistenza, gestiti in forma indiretta.
Destinatari
Persone con grave disabilità fisico-motoria, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che nella costruzione di un progetto personale di vita intendano avvalersi dell’assistenza personale, gestendola in modo diretto.
Prestazioni
Nella predisposizione dei progetti individuali di vita indipendente possono essere ricomprese prestazioni finalizzate a:
- interventi domiciliari assistenziali (cura della persona e della casa);
- interventi per l’integrazione sociale (tempo libero, lavoro, formazione....);
- interventi per l’accessibilità e la mobilità (trasporto, accompagnamento, assistenza).
Modalità di attuazione
Il progetto individuale è predisposto dalla Unità Operativa Disabili dell’Azienda ULSS, su proposta e in accordo con la persona con disabilità e i suoi familiari, ed è approvato dalla UVMD del distretto di residenza dell’utente.
Il progetto definisce obiettivi, prestazioni, durata, entità del contributo mensile assegnato e modalità delle verifiche. Deve essere acquisita la disponibilità esplicita, da parte della persona, alla gestione complessiva dell’assistenza e del rapporto contrattuale con l’assistente personale.
Nell’ambito del progetto deve essere individuato l’operatore sociale di riferimento, con il compito di monitorare e verificare l’attuazione del programma personalizzato di assistenza, secondo gli impegni assunti.

Per l’individuazione dell’assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:
- personale di cooperative sociali o associazioni convenzionate con l’Azienda ULSS, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto;
- personale di cooperative o associazioni scelte dalla persona con disabilità;
- personale privato, con regolare rapporto di lavoro, scelto dalla persona con disabilità.
Contributo mensile
In relazione agli obiettivi del progetto individuale viene concesso un contributo mensile dell’importo massimo di € 1.000,00.
Graduatoria
Le Aziende ULSS per l’assegnazione dei contributi di cui al presente provvedimento predispongono una graduatoria unica, ordinando le richieste delle persone con disabilità mediante l’applicazione dei seguenti criteri di priorità:
- reddito Isee più basso. L’Isee viene determinato dietro presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, come previsto dal DL 109/98 e DL 130/00 e dal Dpcm 242/2001. Ai fini del calcolo della situazione reddituale si considera il solo reddito della persona con disabilità;
- condizione familiare;
- particolari condizioni di carattere abitativo e ambientale.

Il programma attuativo, predisposto dall’Azienda ULSS, contiene inoltre le modalità di
informazione e di comunicazione ai soggetti interessati e alle Associazioni delle persone con disabilità.
Il programma attuativo è approvato con apposito Accordo di Programma tra Azienda ULSS e Comuni e trasmesso alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Le Amministrazioni Comunali, in sede di approvazione dell’Accordo di Programma, possono incrementare con proprie risorse il contributo mensile assegnato per la realizzazione dei progetti individuali di vita indipendente.

REFERENTI PER GLI UTENTI:
Azienda ULSS - Servizio UVMD
Amministrazioni Comunali (Assistente Sociale).

Nessun commento: