Fonte: FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia) sezione di Roma, 23 febbraio 2017
Il medico nella sua attività professionale deve perseguire un unico fine, la cura del malato, utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui può disporre, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, lo esplicita la Corte di Cassazione nella sentenza del 2 marzo 2011 n. 8254 dove recita che: "a NESSUNO è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato." Oltretutto è la stessa Corte che ribadisce : "Il medico non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa, ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione ad un livello ragionieristico" Ovvero il medico diventa colpevole se si fa condizionare da logiche ragionieristiche o da direttive diramate che possono ledere la salute del paziente.
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20.4.17
CASSAZIONE: il medico è colpevole se antepone le logiche ragionieristiche indotte alla cura del malato, ma non è colpevole se le ignora per tutelarlo nella sua salute
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